La validità e l’efficacia esecutiva del mutuo “solutorio”. (Cass. civile, Sezioni Unite, Sentenza, 5 marzo 2025, n. 5841)

Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute recentemente per risolvere il contrasto giurisprudenziale riguardante le conseguenze dell’erogazione di un finanziamento ipotecario destinato ad estinguere debiti pregressi nei confronti della stessa banca mutuante, noto come mutuo “solutorio”. La questione centrale esaminata è se un’operazione di questo tipo possa considerarsi valida.

Affrontando il tema, le Sezioni Unite evidenziano come la giurisprudenza consolidata abbia sempre riconosciuto la validità del mutuo “solutorio”, anche quando le somme erogate sono utilizzate per saldare obbligazioni preesistenti. In tale ipotesi, come confermato dalle Sezioni Unite, l’accredito sul conto corrente del mutuatario deve considerarsi sufficiente ad integrare la traditio delle somme, in quanto rese giuridicamente disponibili.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5841/2025 hanno statuito che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo“.

Avv. Leonardo Gulino

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