Società in nome collettivo (snc): la responsabilità patrimoniale dei soci in relazione ai debiti della società.

La società in nome collettivo (di seguito anche “snc”), appartenente al genus delle società di persone, rappresenta la forma societaria normalmente utilizzata per l’esercizio condiviso di un’attività economica commerciale, che trova la sua disciplina giuridica agli artt. 2291 e ss. del cod. civ.

Le società di persone, seppur prive di personalità giuridica, presentano i caratteri della soggettività giuridica e dell’autonomia patrimoniale imperfetta, essendo ammesso, entro certi limiti ed in determinate circostanze, l’assoggettamento del patrimonio personale dei soci all’azione dei creditori sociali, nonché l’assoggettamento del patrimonio sociale alle iniziative dei creditori personali del socio.

In particolare, il regime della responsabilità per i debiti contratti dalla snc ha le seguenti caratteristiche:

  1. per le obbligazioni sociali risponde, in primis, la società con il suo intero patrimonio, costituito dai conferimenti dei soci e dai suoi successivi incrementi (art. 2267, 1 comma cod. civ.), che rappresenta la garanzia primaria su cui possono contare coloro che concedono credito alla società;
  2. per le stesse obbligazioni rispondono anche i soci personalmente, in maniera illimitata, ossia con tutti i loro beni personali, presenti e futuri e in via solidale, consentendo così al creditore di rivolgersi ad uno qualsiasi degli obbligati per l’adempimento dell’intera obbligazione (art. 1292 cod. civ.). Detta responsabilità riguarda tutte le obbligazioni sociali, sia quelle derivanti da contratto, che quelle da fatto illecito, nonché le altre obbligazioni extracontrattuali, quali ad esempio quelle rappresentate da imposte e tasse.Una responsabilità questa che ha carattere inderogabile e che non permette ad un eventuale patto contrario dei soci di produrre effetti nei confronti dei terzi;
  3. i soci godono del c.d. beneficium excussionis, ovvero ai creditori sociali non è consentito agire nei confronti dei soci, se non dopo avere escusso il patrimonio sociale. L’autonomia patrimoniale imperfetta, che caratterizza la snc, determina che la responsabilità dell’ente e la responsabilità dei soci non si pongano sullo stesso livello, ma in un rapporto di sussidiarietà.

Per quanto visto, tutti i soci dunque possono essere chiamati a rispondere in solido per le obbligazioni sociali, ma ciò può avvenire soltanto in via sussidiaria rispetto alla società, proprio in virtù del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Tuttavia, va anche considerato che il detto beneficio opera esclusivamente in sede esecutiva, con la conseguenza che lo stesso non impedisce al creditore sociale di agire in sede di cognizione nei confronti del singolo socio per munirsi di uno specifico titolo esecutivo, ma si pone esclusivamente come condizione di procedibilità nella successiva fase dell’azione esecutiva (art. 2304 cod. civ.), il cui mancato rispetto consente al socio stesso di eccepirla mediante il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, anche quando l’azione esecutiva sia stata soltanto minacciata nei suoi confronti con la notifica del precetto (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 23479/2011 e n. 15036/2005).

Avv. Leonardo Gulino